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Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti, in ciascuna delle carriere di concetto previste negli annessi quadri 9, 10 (ruolo del personale amministrativo-contabile), 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), 12 e 13 (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo della Amministrazione finanziaria, che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La graduatoria di cui al comma precedente e' formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonche' dello esito di un esame consistente in un colloquio vertente su servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza. La Commissione esaminatrice e' composta da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede da quattro impiegati della carriera, direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario. Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima. L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non e' consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza. Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conservi per intero, entro il limite massimo di quattro anni, la anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Salve le piu' favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nell'articolo 19, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di Amministrazione finanziaria, al quale appartiene la carriera di contatto in cui conseguono l'inquadramento.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001
