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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa almeno dal 12 aprile 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di eta' sono collocati con la qualifica di diurnisti, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie, del personale non di ruolo previsto dalla, tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art21 · fonte del testo