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Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere della Amministrazione finanziaria, un terzo dei posti messi a concorso e' riservato, prescindendosi dal limite di eta', al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione stessa per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente. La predetta riserva e' elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 27.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001
