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Per esigenze di servizio di carattere eccezionale e non ricorrenti, l'Amministrazione puo' procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di volta in volta, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro. Tale personale puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni e cessa, di diritto dal servizio al compimento di detto periodo. Al personale assunto sensi del primo comma compete per le giornate effettivo servizio il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3ª e 4ª categoria. Non e' ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia altra forma e con qualsiasi altro tipo di retribuzione.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art24 · fonte su Normattiva