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Per le esigenze conseguenti alle operazioni di formazione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di reclutare operai conneggiatori con contratto di diritto privato per la durata non superiore a novanta giorni.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art25 · fonte su Normattiva