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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i posti vacanti nelle qualifiche di ispettore generale e di ispettore capo per i servizi della finanza locale sono conferiti, per non oltre due terzi, a domanda su conforme parere del Consiglio di amministrazione ad impiegati di uno dei ruoli organici indicati nell'articolo 6, che rivestono qualifica equiparata.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art26 · fonte su Normattiva