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Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assunto alle dipendenze del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni, contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza dal 1 febbraio 1962. Al suddetto personale si applicano inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre n. 1304.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art29 · fonte del testo