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Gli aiutanti ed i custodi idraulici sono collocati, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio, con le seguenti qualifiche:
- a)di assistente idraulico, gli aiutanti idraulici con almeno dieci anni di lodevole servizio;
- b)di assistente idraulico aggiunto, gli aiutanti idraulici con meno di dieci anni di lodevole servizio ed i custodi idraulici con almeno tre anni di lodevole servizio;
- c)di vice assistente idraulico, i custodi idraulici con meno di tre anni di lodevole servizio. Sono altresi' collocati nella qualifica, di vice assistente idraulico, con le modalita' stabilite dal precedente comma, gli addetti, con mansioni di custodia, ai Canali Cavour e dell'"Antico Demanio, nominati operai permanenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, o che a tale qualifica perverranno per effetto delle disposizioni medesimo. Il ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del demanio e' conservato ad esaurimento. Nel ruolo stesso rimangono inquadrati gli aiutanti e custodi idraulici che non conseguano il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti idraulici. Nel ruolo ad esaurimento di cui al terzo comma le promozioni ad aiutante idraulico possono essere conferite nel limite di un posto di aiutante idraulico per ogni dieci custodi idraulici. Nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio sono tenuti vacanti altrettanti posti quanti sono quelli coperti nel corrispondente ruolo ad esaurimento dei personale ausiliario.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001
