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I custodi degli immobili demaniali, nominati incaricati provvisori ai sensi degli articoli 16 e 17 delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello, Stato, approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a loro domanda e previo, parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di custode di immobili demaniali di cui all'annesso quadro 22. La domanda deve essere presentata, a pena di decedenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il collocamento ha effetto della data medesima. Il collocamento di cui ai commi precedenti viene disposto in base a graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione tenendo conto dell'anzianita' di servizio e dei titoli di merito posseduti da ciascun incaricato provvisorio proposto per il collocamento medesimo. Con le stesse norme e modalita' possono essere collocati nella qualifica di custode degli immobili demaniali coloro che da almeno tre anni svolgono le relative funzioni in base ad incarico conferito con disciplinare di servizio.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art32 · fonte del testo