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Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti previsti per il ruolo dei contabili doganali sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva delle dogane, con qualifica non inferiore ad ufficiale, che siano provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso a vice ispettore di dogana o abbiano svolto, per almeno cinque anni, anche se in piu' periodi, le funzioni di capo dogana o di cassiere o di magazziniere. Si prescinde dal titolo di studio per il personale in servizio da, data anteriore al 1 dicembre 1923. Per ottenere l'inquadramento previsto, dal comma precedente, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data, medesima. L'inquadramento nel ruolo dei contabili doganali non e' consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza. Il personale inquadrato nel ruolo dei contabili doganali ai sensi del presente articolo conserva per intero, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art33 · fonte del testo