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Salve le riserve disposte con la presente legge, l'Amministrazione ha facolta' di conferire non oltre un quinto dei posti recati in aumento nei ruoli di cui ai quadri annessi agli idonei dei concorsi per l'ammissione allo qualifiche iniziali dei ruoli stessi, indetti posteriormente al 1 luglio 1958, secondo un'unica graduatoria formata, in base al punteggio conseguito, fra tutti gli idonei dei concorsi medesimi.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art37 · fonte del testo