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Salva l'applicazione del disposto del precedente articolo 15, gli impiegati, che alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una qualifica non prevista per i ruoli di appartenenza nei quadri annessi alla legge stessa, assumono la qualifica, corrispondente al coefficiente di stipendio di cui sono provvisti.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001
