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Gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, la cui promozione a consigliere di 1ª classe sia stata riportata a tutti gli effetti, al sensi dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 712, a data anteriore alla entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono ammessi a godere dei benefici previsti dall'articolo 6 della predetta legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art40 · fonte del testo