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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, in lira 1.500 milioni, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233. All'onere di lire 7.100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, sara' provveduto con pari riduzione del fondo iscritto nello stanziamento della spesa del Ministero del tesoro, parte ordinaria, dell'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001
