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L'indennita' di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' estesa - con le modalita' ivi previste - a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici, elettrocontabili e per la bollatura a punzone dell'Amministrazione centrale e periferico del Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art5 · fonte del testo