Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
Gli ispettori superiori per i servizi della finanza locale sono nominati, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la qualifica di direttore di sezione ed equiparata nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale delle finanze, dell'Amministrazione civile dell'interno, delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nonche' tra gli impiegati che rivestono una corrispondente qualifica direttiva nelle carriere speciali dei Ministeri delle finanze, del tesoro e dell'interno. Si osservano le modalita' di cui all'articolo 199 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la nomina degli impiegati appartenenti a ruoli di Amministrazioni diverse da quella finanziaria.
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001
