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L'articolo 257 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sostituito dal seguente: "La qualifica equiparata a direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del servizio tecnico agrario e' conferita, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al direttore agrario che abbia compiuto, in qualifiche equiparate a direttore di sezione, sei anni di effettivo servizio. La successiva qualifica equiparata ad ispettore generale e' conferita, con le stesse modalita', al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio".
Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001
