Norme sulla riscossione delle rette di spedalita'

Art. 2 — COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 5 GENNAIO 1948, N. 36, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 19 AGOSTO 1954, N. 968

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I Comuni suddetti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio finanziario successivo le somme dovute da ciascuno di essi. Le iscrizioni omesse, ritardate od incomplete sono effettuate o regolarizzate, d'ufficio, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 1 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1953 al 23 ottobre 1954. 40 parole tolte.

tolto: Il Ministero dell'interno, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica ai prefetti delle Province, cui appartengono i Comuni debitori, l'elenco delle anticipazioni effettuate entro l'esercizio finanziario precedente, ai fini della loro notifica ai Comuni medesimi ed ai rispettivi esattori.I Comuni suddetti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-09;307~art2 · fonte del testo