Art. 2 — COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 5 GENNAIO 1948, N. 36, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 19 AGOSTO 1954, N. 968
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I Comuni suddetti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio finanziario successivo le somme dovute da ciascuno di essi. Le iscrizioni omesse, ritardate od incomplete sono effettuate o regolarizzate, d'ufficio, dalla Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 1 luglio 1962
