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I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica prevista nell'articolo precedente, danno notizia alle Intendenze di finanza dell'ammontare delle somme dovute da ciascun Comune per rette di spedalita'. Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale e contemporaneamente al versamento delle rate delle imposte erariali, curano il versamento presso la Sezione di tesoreria provinciale di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune l'importo corrispondente. Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilita', le Intendenze di finanza provvedono affinche' il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli delle imposte comunali. In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge.

Testo in vigore dal 7 maggio 1953 al 1 luglio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-04-09;307~art3 · fonte del testo