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I Comuni interessati, entro sei mesi dalla notifica prevista nell'art. 2, devono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di spedalita' verso coloro che vi siano tenuti ai termini di legge. L'importo delle spedalita' da recuperare e' stanziato fra le entrate di bilancio di previsione dei Comuni medesimi.

Testo in vigore dal 7 maggio 1953 al 1 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-04-09;307~art4 · fonte del testo