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L'esame speciale, per il quale e' attribuito un punteggio unico espresso in trentesimi, non si intende superato so il candidato riporti una votazione inferiore a 21 trentesimi. Nei confronti dei candidati che abbiano superato lo esame si fa luogo alla valutazione dei titoli a norma dei seguenti articoli. La votazione complessiva e' determinata dalla somma del punteggio conseguito nell'esame e di quello attribuito nella valutazione dei titoli.
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
