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Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali

Testo in vigore dal 23 novembre 1961 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1961-10-07;1180~artunico · fonte del testo