A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attivita' educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe. La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico. Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe per ogni ciclo avviene per scrutinio. L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

Testo vigente dal 18 agosto 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 867/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n. 517 ("Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"), sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 15 settembre 1987 (n. 808 del R.O. 1987), in riferimento agli…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-08-04;517~art1 · fonte su Normattiva