Ordinanza n. 867/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 517/1977
usata come parametro
citata
- art. 113Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4
agosto 1977, n. 517 ("Norme sulla valutazione degli alunni e
sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di
modifica dell'ordinamento scolastico"), promosso con ordinanza emessa
il 15 settembre 1987 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento
civile vertente tra Palladino Giuseppe ed altra e la Direzione del
Circolo didattico Sampierdarena II ed altro, iscritta al n. 808 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 15
settembre 1987 (R.O. n. 808 del 1987) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n.
517, nella parte in cui non prevede che, avverso i provvedimenti
dell'insegnante o degl'insegnanti di classe relativi al passaggio
degli alunni dall'una all'altra classe del corso d'istruzione
elementare, sia consentito ai genitori, in proprio e quali legali
rappresentanti dei figli minori, ricorso al giudice ordinario;
che la questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 2,
3, 24, 29, 30 e 34 Cost. sotto il profilo che esisterebbe al riguardo
un diritto assoluto, non adeguatamente tutelabile dinanzi al giudice
amministrativo, competente a conoscere della legittimità dei
provvedimenti su detti, in quanto la norma impugnata configura la
posizione dei genitori e degli alunni come interesse legittimo;
che appare evidente la manifesta infondatezza della questione,
in quanto nessuno degli articoli della Costituzione anzi detti
garantisce, in relazione alla carriera scolastica, un diritto
soggettivo assoluto, mentre il riconoscimento al riguardo di un
interesse legittimo appare idoneo a garantire adeguata tutela
(costituzionalmente garantita: art. 24, primo comma; 103, primo
comma; 113 Cost.) alla posizione soggettiva degl'interessati ai
quali, con il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, è
assicurato il controllo giudiziale della legalità dell'azione
dell'amministrazione scolastica, attraverso la valutazione
dell'esercizio della discrezionalità amministrativa e, ove ne
ricorrano le circostanze, l'annullamento degli atti illegittimi,
accompagnato dalla possibilità di tutela cautelare, in fase di
sempre più incisiva espansione, in un ambito di esclusiva pertinenza
del giudice amministrativo;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n. 517 ("Norme
sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di
riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento
scolastico"), sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 15
settembre 1987 (n. 808 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 2,
3, 24, 29, 30 e 34 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:867 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte