Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1 gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.

Testo vigente dal 6 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97~art10 · fonte su Normattiva