Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.
- Art. 1 — Nomina a magistrato di tribunale
- Art. 2 — Parere del consiglio giudiziario
- Art. 3 — Comunicazione
- Art. 4 — Ulteriori informazioni
- Art. 5 — Nuove valutazioni
- Art. 6 — Aggiunti giudiziari
- Art. 7 — Riammissione nel posto di ruolo
- Art. 8 — Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario
- Art. 8-bis — Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato
- Art. 9 — Trattamento economico
- Art. 10 — Conservazione di precedente trattamento economico
- Art. 11 — Adeguamento triennale del trattamento economico
- Art. 12 — Procedimento di attuazione dell'adeguamento triennale
- Art. 13 — Indennità di missione
- Art. 14 — Incompatibilità di funzioni
- Art. 15
- Art. 16 — Disposizioni transitorie
- Art. 17 — Onnicomprensività del trattamento economico
- Art. 18 — Abrogazione delle norme incompatibili
- Art. 19 — Onere finanziario