Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 1
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Lo stato del militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
