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La sospensione precauzionale e' revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione per motivi precauzionali e' revocata a tutti gli effetti quando, dopo il proscioglimento in sede penale, non siano stati disposti accertamenti disciplinari ovvero questi si siano conclusi senza dar luogo a provvedimenti di stato. Se sia stata indetta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocando l'eventuale eccedenza. La sospensione per motivi disciplinari non puo' avere durata inferiore a un mese ne' superiore a sei. La, sospensione per motivi penali dura per tutto il tempo di espiazione della pena.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art10 · fonte del testo