Art. 13
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Se trattisi di infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti. Se trattisi di infermita' non proveniente da causa di servizio si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 20 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
