Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 19
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
