Art. 22
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si, verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
