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Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della, relativa scadenza e' ammesso nel servizio continuativo se riconosciuto meritevole di rimanere nell'Arma dei carabinieri. Il militare non riconosciuto meritevole cessa dal servizio. I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con determinazione del comandante generale dell'Arma. Nel caso di diniego dell'ammissione al servizio continuativo il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma e' considerato come servizio prestato in rafferma.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art24 · fonte del testo