Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 25
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformita' a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
