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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformita' a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art25 · fonte del testo