Art. 27
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 26, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattisi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
