Art. 28
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa delle altre Armi dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianita' di servizio. Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e), ed f) dell'articolo 26, il premio di congedamento e' corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che, cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto articolo 26. Qualora la cessazione dal servizio aia determinata da infermita', proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
