Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 29
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo puo' trovarsi:
- a)in servizio temporaneo;
- b)in congedo illimitato. Il militare in servizio temporaneo e' soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili. Il militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
