Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 3
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo o in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 8 marzo 1989
