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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

  • a)in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze; rispondere alle chiamate di controllo;
  • b)in tempo di guerra: rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio. I richiami sono disposti d'autorita', dal Ministro per la difesa nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art30 · fonte del testo