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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva pero' il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art32 · fonte del testo