Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 32
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva pero' il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
