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Il personale delle categorie in congedo dell'Arma dei carabinieri richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attivita' del grado rivestito, tenuto conto dell'anzianita' posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza, ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attivita', se piu' favorevole. Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale dell'Arma dei carabinieri e' utile ai fini di pensione.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art46 · fonte del testo