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Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadieri o di militari di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma triennale e gli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art49 · fonte del testo