Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 49
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Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadieri o di militari di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma triennale e gli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
