Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 50
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Sono abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, per la parte concernente i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, nonche' ogni altra disposizione relativa ai vicebrigadieri e ai militari di truppa dell'Arma stessa in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
