Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 6
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio effettivo deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi ed uffici.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
