La sospensione disciplinare dall'impiego e' inflitta previa inchiesta formale, nella quale siano contestati gli addebiti all'interessato, senza che occorra il preventivo deferimento al Consiglio di disciplina. La sua durata non puo' essere inferiore a due mesi, ne' superiore a dodici.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
