Art. 89
La sospensione disciplinare dal servizio e' inflitta, previa contestazione degli addebiti e previa ammissione dell'interessato ad esporre le proprie discolpe, per fatti di notevole gravita' per i quali non si ritenga, di infliggere la sanzione prevista dalla lettera c) del successivo articolo 119; la sua durata non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei mesi.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
