La sospensione disciplinare dal servizio e' inflitta, previa contestazione degli addebiti e previa ammissione dell'interessato ad esporre le proprie discolpe, per fatti di notevole gravita' per i quali non si ritenga, di infliggere la sanzione prevista dalla lettera c) del successivo articolo 119; la sua durata non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei mesi.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art89 · fonte su Normattiva