Il Consiglio di disciplina e' convocato dall'autorita' di cui all'art. 52. Detta autorita' da' comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sottoposto al Consiglio. Trasmette, contemporaneamente, al Consiglio l'ordine di convocazione e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando. Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art55 · fonte del testo