Il Consiglio di disciplina e' convocato dall'autorita' di cui all'art. 52. Detta autorita' da' comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sottoposto al Consiglio. Trasmette, contemporaneamente, al Consiglio l'ordine di convocazione e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando. Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
