La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta:

  • a)al capo della polizia di propria iniziativa o su proposta del generale ispettore del Corpo, per gli ufficiali di grado non superiore a quello di tenente colonnello;
  • b)al Ministro, su proposta del capo della polizia, per gli ufficiali dei gradi di generale e colonnello. Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente l'inchiesta. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art52 · fonte del testo