La Commissione di disciplina prevista nell'art. 246 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e' composta dal prefetto, che la convoca e la presiede con facolta' di delegare un vice prefetto, dal questore o dal vice questore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona. Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
