La Commissione prevista dall'art. 3 e' nominata dal Ministro per l'interno ed e' composta:

  • a)di un prefetto, che la presiede;
  • b)di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°;
  • c)di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
  • d)di un ufficiale superiore dell'Esercito, designato dal Comando militare territoriale di Roma;
  • e)di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministero della marina mercantile. Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario. La Commissione formula, per ciascun grado, una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

Testo vigente dal 24 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;217~art8 · fonte del testo