Il personale assistente addetto alle Facolta' e Scuole delle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:

  • a)assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;
  • b)assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;
  • c)assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o Istituto;
  • d)assistenti volontari, nominati dal Rettore;
  • e)lettori di lingue e letterature straniere e italiana. Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art1 · fonte del testo