Il personale assistente addetto alle Facolta' e Scuole delle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:
- a)assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;
- b)assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;
- c)assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o Istituto;
- d)assistenti volontari, nominati dal Rettore;
- e)lettori di lingue e letterature straniere e italiana. Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
